PRESTAZIONI OCCASIONALI IN AGRICOLTURA SUL PC

Con il Messaggio n. 3662 del 25 settembre 2017, l’Inps informa che è stato implementata la procedura informatica per gestire le prestazioni occasionali da parte delle aziende agricole.

Le imprese agricole che ricorrono al contratto di prestazione occasionale sono soggette, analogamente alla generalità delle imprese, all’obbligo di inviare apposita comunicazione all’Inps, mediante la piattaforma telematica, almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, l’utilizzatore deve comunicare all’Istituto:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • la misura del compenso pattuita;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di tre giorni consecutivi;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura stessa.

La comunicazione avviene attraverso un calendario giornaliero nel quale indicare la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni, con indicazione del numero di ore complessive di utilizzo del lavoratore.
Qualora, in casi straordinari (indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa, ecc.), la prestazione non sia resa, l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica, la revoca della dichiarazione inoltrata. La revoca deve tuttavia avvenire entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Decorso tale termine, l’INPS provvederà a pagare i compensi spettanti al lavoratore e a valorizzare la posizione assicurativa dello stesso.
Se l’arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione si colloca a cavallo fra due mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale dell’arco temporale indicato.

Ipotizzando lo svolgimento della prestazione occasionale nelle giornate dal 30 settembre al 2 ottobre 2017, il pagamento del relativo compenso avverrà entro il 15 novembre 2017.

L’Istituto rende nota anche l’avvenuta implementazione delle funzionalità relative agli intermediari che intendano operare in qualità di delegati per le prestazioni occasionali per gli utilizzatori nel settore dell’agricoltura.

17/03/17 Abrogati i voucher

lavori occasionali accessori in agricoltura

Abrogato il lavoro accessorio

Durante il Consiglio dei Ministri n. 18 del 17 marzo 2017, su proposta del Ministro del Lavoro, è stato approvato un decreto legge volto ad abrogare l’istituto del lavoro accessorio (c.d. voucher). Il comunicato pubblicato sul sito internet del Governo indica che sarà previsto un regime transitorio, che terminerà il 31 dicembre 2017, per consentire l’utilizzo dei voucher già acquistati alla data di entrata in vigore del decreto abrogativo. Si attende pertanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in parola, al fine di comprendere al meglio tempi e modalità con cui il Governo ha disciplinato l’abrogazione del lavoro accessorio..

IL COMUNICATO del CDM

ABROGAZIONE DI NORME SU VOUCHER E APPALTI PUBBLICI

Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni sul lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (decreto-legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, ha approvato un decreto legge volto a sopprimere l’istituto del lavoro accessorio (c.d. voucher) e a modificare la disciplina sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
In relazione al lavoro accessorio, si prevede un regime transitorio per consentire l’utilizzo, fino al 31 dicembre 2017, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto legge.
Con riferimento alla disciplina in materia di appalti di opere e servizi, il provvedimento mira a ripristinare integralmente la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per garantire una miglior tutela in favore dei lavoratori impiegati..

Continua a leggere