Linee guida per la sicurezza in ambito COVID -19

Spettabili Soci, ci avviciniamo alla campagna del trapianto dei bietolotti, per cui vi esorto a seguire alcune linee guida per la sicurezza in ambito COVID -19 riguardate la vostra azienda, i vostri operai e i vostri clienti.
Il documento va stampato, fatto leggere e fatto firmare dai vostri operai agricoli.
In tale documento l’operaio prende coscienza dei dispositivi di sicurezza da utilizzare per la salvaguardia della salute e sul distanziamento in ambito lavorativo.
Consiglio prima dell’inizio dei lavori un tampone oreo faringeo anche rapido su base volontaria (non si può obbligare) a tutti gli addetti ai lavori.
Tale tampone deve essere prescritto dal medico di base oppure dal medico della vostra ditta.
L’Apimai ha sottoscritto un accordo con la Fisios di Ravenna ( Via Etna, 37/39 – tel. 0544 407841 – email centromedico@fisios.it) per tale operazione dei tamponi per voi e gli operai.
Per dubbi o spiegazione in merito non esitate a contattarmi.
Il Direttore
Roberto Scozzoli

COVID-19 E SICUREZZA IN AZIENDA

Per fronteggiare il diffondersi del Coronavirus (COVID-19), l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha descritto alcune modalità operative e raccomandazioni da adottare in azienda. La prosecuzione delle attività produttive può, infatti, avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. Deve essere obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.
Vi invitiamo dunque a stampare, leggere con attenzione il documento accessibile dal link che segue.

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DECRETO RISTORI BIS: ULTERIORI MISURE AGRICOLE

Con uno stanziamento di 340 milioni di euro nel cosiddetto Decreto Ristori bis, il governo ha garantito l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali anche per il mese di dicembre alle imprese delle filiere agricole, comprese quelle che producono vino e birra.
In particolare nel decreto si trovano le seguenti misure di interesse agricolo:
 
Ampliamento contributi a fondo perduto
(Art.1)  Il Decreto legge Ristori bis (DL 149-2020) si sviluppa come un appendice del decreto Ristori Uno,  vale a dire il dl 137-2020, prevedendo un ampliamento del raggio dei contributi  a fondo perduto ed un incremento differenziato degli stessi per le attività chiuse in seguito al DPCM del 3 novembre, che istituisce un regime di chiusure differenziate a seconda della fascia di rischio contagio alla quale appartiene ogni Regione. Nel testo, in vigore dal 9 novembre, anche l’elenco aggiornato dei codici Ateco delle imprese ammesse ai contributi.
Inoltre il decreto Ristori bis prevede una serie di misure fiscali:
(Art.5) la cancellazione della seconda rata IMU per le imprese che possono beneficiare dei contributi a fondo perduto nelle zone di massima allerta;
 (Art. 6) rinvio del secondo acconto Ires e Irap per i soggetti a cui si applicano gli Isa.
(Art. 7) la sospensione delle ritenute alla fonte e dei pagamenti IVA per il mese di novembre;
(Art. 11) la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre nelle zone gialle, e per i mesi di novembre e dicembre per le zone arancioni e rosse;
e poi:
Estensione esonero contributivo
(Art. 21) Il Decreto legge  Ristori bis estende al mese di dicembre l’esonero contributivo a favore di agricoltura, pesca e acquacoltura previsto dal DL 137-2020.
Quasi 340 milioni, di cui 112,2 milioni per il 2020 e 226,8 milioni per il 2021, sono destinati alla proroga dell’esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, previsto dal primo decreto Ristori per il solo mese di novembre.
L’esonero sarà quindi riconosciuto, nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, anche per la mensilità di dicembre 2020. L’agevolazione spetta anche agli imprenditori agricoli professionali e a coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Ampliamento del novero dei soggetti della quarta gamma interessati dall’articolo 58bis del “Decreto agosto”
(Art.22) Il dl 149-2020 va poi a modificare l’articolo 58-bis del decreto Agosto che stanziava 20 milioni di euro per gli operatori del settore della quarta gamma, cioè il mercato dei prodotti ortofrutticoli lavati, confezionati e pronti al consumo.
Nella nuova versione contenuta nel dl Ristori bis, il sostegno è esteso anche alla prima gamma evoluta, cioè i prodotti freschi confezionati che devono essere lavati prima del consumo.
Il contributo è destinato alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi a seguito dell’emergenza Covid-19.
In particolare il sostegno è concesso, sempre nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti.
L’importo del contributo è pari alla differenza tra l’ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l’ammontare del fatturato dello stesso periodo dell’anno 2020 ed è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito. In caso di superamento del limite complessivo di spesa, l’importo dell’aiuto è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.
Un decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del dl Ristori bis sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definirà i criteri e le modalità di attuazione della misura.
Per un maggior approfondimento si allega il testo del decreto

Nuove proroghe e sospensioni dei termini

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 10 maggio ha pubblicato una circolare con cui riassume le scadenze e la sospensione dei termini amministrativi per una serie di documenti e autorizzazioni alla circolazione dei veicoli.

 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fornisce chiarimenti in merito a:
  • proroga di validità delle patenti di guida (quelle con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 30 agosto 2020 conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020);
  • operazioni tecniche sui mezzi (es. certificato “barrato rosa” per trasporto merci pericolose e sostituzione serbatoi GPL, che hanno scadenza entro il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 31 ottobre 2020);
  • sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi (es. richiesta Carta di Qualificazione del Conducente e revisione della patente di guida, per cui nella durata complessiva del procedimento non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020: es. per procedimento la cui scadenza era il 24 febbraio 2020, la nuova scadenza è il 16 maggio 2020);
  • proroga di validità delle autorizzazioni alla circolazione (es. verifiche periodiche veicoli in regime di temperatura controllata, veicoli alimentati a metano, carta di qualificazione del conducente, certificato per trasporto merci pericolose).

Per i dettagli si rimanda alla circolare in allegato del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

Covid-19 – Proroghe e sospensione termini per documenti di guida, verifiche tecniche sui mezzi e autorizzazioni alla circolazione

Covid19, misure per la scurezza in azienda

Con il DPCM del 26 aprile 2020, sono state individuate le attività che potranno riaprire a decorrere dal 4/5/2020. Inviamo in allegato l’elenco dei codici Ateco individuati.

Con il medesimo decreto, è stato concesso a partire dal giorno 27 aprile 2020, alle medesime aziende di poter accedere ai locali dell’impresa al solo fine di svolgere le attività propedeutiche alla riapertura del prossimo 4/5.

Qui di seguiyo, in allegato, il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, aggiornato al 24 aprile 2020, che tutte le imprese devono seguire.

⇒ IL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

⇒  il DPCM del 26 aprile 2020

Coronavirus, autodichiarazione sugli spostamenti

Come funziona e quando si può usare

I cittadini potranno continuare a spostarsi per esigenze di lavoro e salute. Ma come funziona la «autodichiarazione» predisposta dal Viminale?

Il ministero dell’Interno ha predisposto un modulo per giustificare il movimento all’interno delle aree di sicurezza varate per il Coronavirus, per entrarvi e per uscirne: qui lo si può scaricare (con l’intestazione «Autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445»; vale già per tutto il territorio nazionale). Insieme all’autocertificazione, occorre essere in possesso della documento con il quale il datore di lavoro dichiara che il lavoratore presta servizio presso di lui (vedi il secondo allegato).

AUTODICHIARAZIONE

DICHIARAZIONE DATORE DI LAVORO

Anche se l’Italia è un «paese bloccato», i cittadini potranno così continuare a spostarsi per lavoro, salute o necessità. In breve, si tratta di un documento che certifica perché un cittadino si sta muovendo nonostante le limitazioni fissate dalle autorità e la raccomandazione a rimanere a casa il più possibile.

Il ministro degli Interni Luciana Lamorgese ha scritto in una direttiva ai prefetti che «i controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti».

● Su autostrade e viabilità principale, gli agenti della polizia stradale potranno fermare le vetture e controllare i moduli. Lo stesso potrà essere fatto da Carabinieri e Polizia municipale sulla viabilità ordinaria

● Nelle stazioni ferroviarie saranno attuati gli stessi controlli sui passeggeri, chiedendo di esibire la propria autodichiarazione

● Negli aeroporti, i passeggeri in partenza dovranno esibire la certificazione insieme ai documenti di viaggio. Quelli in arrivo dovranno motivare lo scopo del viaggio in fase di ingresso.

Se mi sono dimenticato il documento a casa, cosa succede?
In teoria, il documento deve essere stampato, compilato e pronto all’uso in caso di richiesta. Esserne sprovvisti, però, non equivale a commettere qualche violazione: secondo la direttiva già citata, l’autodichiarazione può essere «resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. La veridicità dell’autodichiarazione potrà, infatti, essere verificata anche con successivi controlli».

Trattori Mother Regulation e usura strade

Determinazione dell’indennizzo per maggiore usura delle strade per trattori agricoli o forestali a due assi eccezionali per massa e rimorchi a più assi a seconda dell’introduzione della nuova Regolamentazione europea di omologazione (Mother Regilation).

In risposta a uno specifico quesito, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rinvia al punto 5.3 della nota DG Motorizzazione Div 3 Prt. 4485 del 23.02.16 che recita: “Masse e dimensioni: per le omologazioni nazionali restano per il momento invariati i limiti i masse e dimensioni fissati nell’articolo 104 del Codice della strada. I veicoli omologato secondo la MR vengono immatricolati con le masse e dimensioni attribuite in sede di omologazione sulla base del Reg. UE/2015/208 del 08.12.2014 concernente i requisiti di sicurezza funzionale (RPSFV)“.

Si precisa al riguardo che le macchine agricole eccezionali per massa, omologate con le norme nazionali, qualora non adeguate alla nuova normativa europea (secondo quanto espresso dal punto 5.1 della nota sopra citata), conservano la qualifica di eccezionalità e conseguentemente per esse ricorre l’obbligo della corresponsione dell’indennizzo di usura ai sensi dell’art. 268, c. 6 del Regolamento, calcolata secondo quanto indicato dall’art. 18, c. 5, lett a) e b) del medesimo Regolamento. Per esempio, per i trattori agricoli a due assi con omologazione nazionale resta il limite di 14 tonnellate di massa complessiva a pieno carico. Qualora tali veicoli eccedano tale limite sono tenuti, in fase di rilascio dell’autorizzazione, al pagamento di un indennizzo per la maggiore usura delle strade, in relazione al loro transito.

Solo per le macchine agricole eccezionali per massa omologate secondo le nuove norme l’indennizzo d’usura potrà essere riferito al superamento delle nuove masse consentite. Per esempio i trattori agricoli a due assi (T1, T2, T4.1) sono tenuti all’indennizzo al superamento delle 18 tonnellate, 24 tonnellate per i mezzi a 3 assi.

Lo stesso vale per i rimorchi con omologazione europea, caratterizzati da masse superiori rispetto a quelli con omologazione nazionale.