Articoli

GESTIONE DELEGHE, PROROGA AL 4/09

azienda agricola

L’INPS, con il Messaggio n. 1618/2018, aveva fornito alcune indicazioni, in vista del passaggio dal sistema DMAG al sistema Uniemens, in merito alla decorrenza e agli adempimenti per l’integrale operatività del sistema Gestione deleghe per le aziende agricole.

In particolare, l’INPS aveva precisato che dal 31 maggio 2018 l’accesso ai servizi del Cassetto previdenziale Aziende Agricole ed alla procedura di iscrizione delle aziende agricole sarebbe stato consentito esclusivamente agli utenti abilitati in Gestione deleghe. Successivamente, con:

Ora, con il Messaggio n. 3143 del 9 agosto 2018, l’INPS, al fine di completare gli adempimenti previsti, ha ulteriormente prorogato il termine in esame al 4 settembre 2018. Di conseguenza, fino al prossimo 4 settembre l’accesso ai servizi potrà essere effettuato utilizzando il precedente sistema di abilitazione alle procedure agricole.

L’INPS precisa che non procederà a nessuna ulteriore proroga della decorrenza in esame.

AZIENDE AGRICOLE: ALIQUOTE 2018

L’INPS, con la Circolare n. 44 del 9 marzo 2018, pubblica le tabelle delle aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2018 per gli operai a tempo determinato e indeterminato delle aziende agricole.

SCARICA LA CIRCOLARE

LAVORATORI AGRICOLI – DELEGHE INTERMEDIARI

LAVORATORI AGRICOLI IN UNIEMENS: GESTIONE DELLE DELEGHE PER GLI INTERMEDIARI ABILITATI

La Legge n. 199/2016 (c.d. “Legge contro il caporalato”) ha previsto che, a partire da gennaio 2018, le denunce dei lavoratori agricoli dovranno essere inviate con cadenza mensile tramite il sistema Uniemens. A seguito di ciò, l’Inps (Messaggio n. 4921 del 7 dicembre 2017) rende note le modalità di concessione delle deleghe per adempiere agli obblighi contributivi e previdenziali.

L’Insps ricorda che sono abilitati a operare nei confronti dell’istituto i datori di lavoro o gli intermediari abilitati in base alla Legge n. 12/1979 o iscritti all’Albo dei periti agrari o agrotecnici. Per permettere tale procedura è stato implementato il sistema “Gestione deleghe”, comprese le modalità di trasmissione e validazione delle varie tipologie.

DELEGA DIRETTA

Nel caso in cui ad operare nei confronti dell’Inps, e quindi ad effettuare gli adempimenti contributivi, sia il titolare dell’azienda ovvero, nell’ipotesi di persona giuridica, il legale rappresentante dell’impresa. Qualora ci si trovasse in tale situazione, per tutti i codici fiscali già presenti nel sistema di “Gestione deleghe” del settore agricolo, si opererà come segue:

  • i codici fiscali identificati come “Titolare azienda” o “Legale rappresentante azienda” (“Tipo utente”), saranno preventivamente sottoposti ad una verifica di corrispondenza sulla validità della carica, mediante un sistema di riscontri con i dati già in possesso dell’Istituto;
  • i codici fiscali identificati come “Delegato dal titolare Azienda” saranno automaticamente censiti come “sub-delegati” dopo aver verificato la validità della carica relativa al codice fiscale del titolare Azienda delegante. La delega sarà attivata automaticamente a tutti i titolari o legali rappresentanti registrati.

Qualora non si verifichino incongruenze nei controlli effettuati dall’Istituto

  • i soggetti “Titolare azienda” o “Legale rappresentante azienda” saranno autorizzati a rilasciare sub-deleghe;
  • • i soggetti “Delegato dal titolare Azienda” non saranno abilitati a trasmettere sub-deleghe.

L’Istituto ricorda infine che, per adempiere agli obblighi contributivi, i titolari di aziende e/o i relativi rappresentanti legali devono essere in possesso di un “PIN aziende”, che può essere richiesto presso la sede INPS territorialmente competente.

DELEGA INDIRETTA

Riguarda la casistica delle aziende che si affidano a un intermediario abilitato ai sensi della Legge n. 12/1979 o ad un iscritto agli Albi dei periti agrari o agrotecnici per effettuare gli adempimenti contributivi.
Per tutti i codici fiscali già presenti nel sistema del settore agricolo, l’Inps effettuerà la migrazione nella procedura “Gestione deleghe”, in qualità di intermediari, qualora il “Tipo utente” dei codici fiscali presenti sia eguale a “Periti Agrari e Periti Agrari laureati”, “Avvocati”, “Agrotecnici e Agrotecnici laureati”, “Consulente del lavoro”, “Dottore commercialista”, “Ragioniere e Perito commerciale”, “Dottore Agronomo”, “Dottore Forestale”.

I profili di tipo utente “Periti Agrari e Periti Agrari Laureati”, “Agrotecnici ed Agrotecnici laureati”, “Dottore Agronomo” e “Dottore Forestale”:

  • potranno acquisire deleghe solo su posizioni contributive che appartengono alla gestione agricola;
  • per poter operare come intermediari dovranno far pervenire apposita documentazione comprovante l’iscrizione presso il rispettivo ordine professionale alla seguente casella postale: posagri.deleghe@inps.it.

DELEGA AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

La “delega ad associazioni di categoria” riguarda la casistica delle aziende che si affidano ad un’associazione di categoria, alla quale hanno conferito mandato, per effettuare gli adempimenti contributivi.
Tutte le associazioni di categoria in agricoltura, di cui all’art. 9-bis, comma 6, della Legge n. 608/1996, dovranno provvedere ad un censimento ex novo delle loro rappresentanze e strutture territoriali, comprensivo di eventuali dipendenze gerarchiche, e comunicarlo all’Istituto, in quanto questo non provvederà ad alcuna migrazione automatica dei dati nel nuovo sistema di “Gestione deleghe”. Per l’effettuazione del censimento l’INPS fornirà un apposito modulo che le associazioni di categoria interessate dovranno compilare e che sarà anche utilizzato, nel sistema “Gestione deleghe”, per la registrazione della struttura degli uffici e degli eventuali dipendenti.

SOGGETTI NON ABILITATI

Non sono autorizzati alla gestione degli adempimenti contributivi e previdenziali:

  • i CED, in quanto questi possono effettuare solo attività esecutive e di servizio (ex art. 1, comma 5 della Legge n. 12/1979);
  • i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali e i revisori contabili, che possono effettuare solamente adempimenti di carattere fiscale.

PRESTAZIONI OCCASIONALI IN AGRICOLTURA SUL PC

Con il Messaggio n. 3662 del 25 settembre 2017, l’Inps informa che è stato implementata la procedura informatica per gestire le prestazioni occasionali da parte delle aziende agricole.

Le imprese agricole che ricorrono al contratto di prestazione occasionale sono soggette, analogamente alla generalità delle imprese, all’obbligo di inviare apposita comunicazione all’Inps, mediante la piattaforma telematica, almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, l’utilizzatore deve comunicare all’Istituto:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • la misura del compenso pattuita;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di tre giorni consecutivi;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura stessa.

La comunicazione avviene attraverso un calendario giornaliero nel quale indicare la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni, con indicazione del numero di ore complessive di utilizzo del lavoratore.
Qualora, in casi straordinari (indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa, ecc.), la prestazione non sia resa, l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica, la revoca della dichiarazione inoltrata. La revoca deve tuttavia avvenire entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Decorso tale termine, l’INPS provvederà a pagare i compensi spettanti al lavoratore e a valorizzare la posizione assicurativa dello stesso.
Se l’arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione si colloca a cavallo fra due mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale dell’arco temporale indicato.

Ipotizzando lo svolgimento della prestazione occasionale nelle giornate dal 30 settembre al 2 ottobre 2017, il pagamento del relativo compenso avverrà entro il 15 novembre 2017.

L’Istituto rende nota anche l’avvenuta implementazione delle funzionalità relative agli intermediari che intendano operare in qualità di delegati per le prestazioni occasionali per gli utilizzatori nel settore dell’agricoltura.

17/03/17 Abrogati i voucher

lavori occasionali accessori in agricoltura

Abrogato il lavoro accessorio

Durante il Consiglio dei Ministri n. 18 del 17 marzo 2017, su proposta del Ministro del Lavoro, è stato approvato un decreto legge volto ad abrogare l’istituto del lavoro accessorio (c.d. voucher). Il comunicato pubblicato sul sito internet del Governo indica che sarà previsto un regime transitorio, che terminerà il 31 dicembre 2017, per consentire l’utilizzo dei voucher già acquistati alla data di entrata in vigore del decreto abrogativo. Si attende pertanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in parola, al fine di comprendere al meglio tempi e modalità con cui il Governo ha disciplinato l’abrogazione del lavoro accessorio..

IL COMUNICATO del CDM

ABROGAZIONE DI NORME SU VOUCHER E APPALTI PUBBLICI

Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni sul lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (decreto-legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, ha approvato un decreto legge volto a sopprimere l’istituto del lavoro accessorio (c.d. voucher) e a modificare la disciplina sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
In relazione al lavoro accessorio, si prevede un regime transitorio per consentire l’utilizzo, fino al 31 dicembre 2017, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto legge.
Con riferimento alla disciplina in materia di appalti di opere e servizi, il provvedimento mira a ripristinare integralmente la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per garantire una miglior tutela in favore dei lavoratori impiegati..

Continua a leggere