CANALE TELEMATICO DENUNCIA INFORTUNI

infortuni agricoltura

L’INAIL, con la Circolare n. 37 del 24 settembre 2018, rende noto che, dal prossimo mese di ottobre, sarà disponibile il servizio telematico di denuncia/comunicazione di infortunio online per i datori di lavoro del settore agricoltura.
La denuncia può essere trasmessa direttamente dai datori di lavoro ovvero per il tramite dei loro intermediari in possesso di delega per gli adempimenti nei confronti dell’INAIL.
L’obbligo di avvalersi esclusivamente del servizio telematico di denuncia/comunicazione di infortunio decorre dal 9 ottobre 2018 (15° giorno successivo alla data di pubblicazione della Circolare n. 37/2018).

Il nuovo servizio telematico ha previsto la realizzazione di un apposito applicativo (“Gestione DL agricolo”) contenente i dati delle diverse tipologie di datori di lavoro,periodicamente aggiornati dall’INPS:

  • aziende agricole;
  • coltivatori diretti;
  • mezzadri;
  • piccoli coloni compartecipanti familiari;
  • imprenditori agricoli professionisti.

Per accedere al nuovo servizio telematico, i soggetti interessati dovranno avere un “profilo utente con credenziali dispositive” che potrà essere richiesto per il tramite del servizio “Richiedi credenziali dispositive” sul portale www.inail.it oppure utilizzando le modalità:

  • SPID;
  • Pin INPS;
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Intermediari e delegati potranno accedere al servizio per l’inoltro della denuncia/comunicazione di infortunio con le credenziali già in loro possesso e utilizzate per effettuare gli adempimenti per conto delle aziende in delega.

L’Istituto evidenzia che se il datore di lavoro agricolo non risultasse censito negli archivi, quest’ultimo o l’intermediario/delegato potrà inoltrare la denuncia/comunicazione solo successivamente all’inserimento attraverso il servizio online “Gestione DL Agricolo” del soggetto interessato.

Sarà sempre possibile, dopo aver effettuato la denuncia/comunicazione, verificare se per lo stesso evento risulta una denuncia/comunicazione già inviata o in lavorazione a fini assicurativi o una comunicazione di infortunio già inviata a fini statistici e informativi, con evidenza dei dati della comunicazione stessa nelle corrispondenti sezioni della denuncia/comunicazione di infortunio per il completamento e invio.

Qualora invece sia intervenuto un invio errato, ad esempio per il caso di prognosi superiore a tre giorni, si potrà procedere con apposita funzione ed i dati inseriti nella comunicazione stessa verranno trasferiti nella denuncia/comunicazione di infortunio. A seguito dell’invio telematico il sistema provvede automaticamente alla trasmissione della denuncia alla Sede Inail competente in base al domicilio dell’infortunato e ai dati inseriti nei moduli interattivi.

Fermo restando che a decorrere dal 22 marzo 2016 i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmissione all’INAIL del certificato medico di infortunio o malattia professionale, la stessa risulta disponibile attraverso il servizio online di “Ricerca certificati medici” oppure con la funzione presente nella “Comunicazione di infortunio”.

Rimane fermo l’obbligo per datori di lavoro e intermediari/delegati di procedere all’invio della denuncia di infortunio entro i termini previsti.

Proroga di sei mesi per la scheda carburanti

scheda carburanti e fattura elettronica

Il primo decreto legge Conte: in vista la proroga di sei mesi della scheda carburanti e una stretta sul lavoro a termine

di Giovanni Parente e Claudio Tucci

ROMA – Proroga di sei mesi della «scheda carburanti». Gioco d’azzardo. Stretta sul lavoro a termine, con il possibile ripristino delle causali, e l’estensione del “giro di vite” anche alla somministrazione. Norme anti-delocalizzazione per evitare che aziende, che hanno usufruito di incentivi statali, lascino il Paese e incrementino il numero di disoccupati.

Accelera il lavorio “tecnico” per mettere a punto il decreto-legge con le prime misure del governo Conte che, da quanto si apprende, saranno incentrate, prevalentemente, su fisco e occupazione. Anche ieri (21 giugno), per tutta la giornata, si sono succedute riunioni operative con l’intento di mettere a punto il dettato normativo. Il fattore tempo incombe: le Camere, infatti, prima della pausa estiva, avranno meno di 50 giorni di sedute effettive, e se si conferma lo strumento del decreto-legge bisognerà correre e portarlo in Consiglio dei ministri al più tardi la prossima settimana (per convertirlo in legge prima delle varie partenze per le vacanze). Di qui l’idea di partire con un testo “snello” contenente le misure già a buon punto di elaborazione, e poi implementarlo nel corso dell’esame parlamentare, attraverso la presentazione degli emendamenti.

Sul versante fiscale la misura più attesa e soprattutto più urgente (anche in considerazione dello sciopero indetto dai gestori per il prossimo 26 giugno) è rappresentata dall’intervento sulla fattura elettronica per i rifornimenti di carburante da parte dei titolari di partita Iva per la quale l’ultima manovra ha fissato l’obbligo a partire dal prossimo 1° luglio. L’ipotesi più probabile, al momento, è quella di un rinvio di sei mesi dell’addio alla scheda carburanti (come anticipato dal Sole 24 Ore del 15 giugno). Di fatto, si verrebbe a creare un doppio binario con il distributore che potrà ”attestare” l’avvenuto rifornimento ai titolari di partita Iva sia con le regole attualmente in vigore sulla scheda carburanti sia con la fatturazione elettronica. Di fatto, quest’ultima diventerebbe solo facoltativa per gli ultimi sei mesi del 2018. Una soluzione compatibile anche con i conti pubblici, in quanto le norme per il doppio binario avrebbero un costo molto contenuto. Gli oneri si limiterebbero, infatti, a 5 milioni e potrebbero essere coperti attraverso una riduzione dello stanziamento dei Fondi di riserva del ministero dell’Economia.

Mentre la proroga tout court della fattura elettronica costringerebbe il Governo a recuperare coperture per oltre 100 milioni di euro. E l’ipotesi che sta prendendo corpo è quella di utilizzare i sei mesi di doppio binario per lavorare alla semplificazione dei meccanismi di trasmissione e ricezione della fattura elettronica, che dal 2019 sarà obbligatoria in tutte le operazioni tra privati. Più difficile che partano da subito proposte, anche se abbondantemente annunciate negli ultimi giorni, come la «pace fiscale» che richiede un po’ più di tempo di elaborazione, anche per le simulazioni sugli impatti.

Sul fronte lavoro, il provvedimento, nella versione “light”, dovrebbe contenere la prima vera spallata al Jobs act. Nel mirino i contratti a termine: qui si profila una pesante riscrittura del decreto Poletti del 2014 che, come si ricorderà, ha liberalizzato l’istituto per tutti i 36 mesi di durata. Il governo è intenzionato a reintrodurre le causali, circoscrivendole a tre fattispecie, vale a dire ragioni tecnico-produttive, organizzative come nuovi progetti o sostitutive. Si ipotizza pure di ridurre da cinque a quattro il numero di proroghe, e lo stesso restyling dovrebbe riguardare i contratti di somministrazione.

Si sta ragionando, pure, di limitare la possibilità della contrattazione, compresa quella aziendale, di modificare durate e tetti di utilizzo dei contratti a termine. L’obiettivo, rilanciato anche dal ministro, Luigi Di Maio, su questo giornale (Il Sole 24 Ore), è ridurre il precariato; lo stesso Di Maio ha però assicurato una riflessione sul periodo transitorio per evitare, con l’entrata in vigore del dl, effetti negativi su aziende e lavoratori.

Il tema è delicato. Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, condivide l’obiettivo generale di contrastare il precariato; tuttavia, avverte, «occorre aprire un confronto per capire quali regole mettere nell’interesse del Paese». Un messaggio chiaro a evitare “accelerazioni” e tenendo sempre a mente che l’Italia «deve attrarre investimenti e non spaventare investitori».

Fonte: Il Sole 24 Ore

Formazione e addestramento dei nuovi assunti

sicurezza nuovi assunti agricoltura

Ravenna, 8 giugno 2018

Con la presente l’Apimai Ravenna vi  ricorda che tutti i nuovi assunti devono essere adeguatamente informati, formati ed addestrati sui rischi presenti nei luoghi di lavoro e dovuti alla mansione che andranno a svolgere in azienda.

In particolare si ricorda che i nuovi assunti che effettueranno più di 50 giornate di lavoro nel settore agricolo devono essere adeguatamente informati e formati secondo quanto concerne l’Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e sulla base dei contenuti dell’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011.

Per i lavoratori stagionali del settore agricolo che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a 50 nell’anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali, il datore di lavoro deve effettuare una formazione semplificata contenente indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi.

Per tutti gli altri settori, come previsto dall’Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la formazione è sempre obbligatoria, indipendentemente dal numero delle giornate lavorate. La formazione ha validità quinquennale, perciò ogni cinque anni occorre rinnovarla con specifico corso di aggiornamento.

Inoltre, ricordiamo che alcune tipologie di macchine come piattaforme aeree, gru a torre, gru mobili, camion con gru, muletti, trattori, escavatori, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli e pompe per calcestruzzo, possono essere utilizzate solo da personale adeguatamente addestrato sulla base dell’Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012.

Per l’espletamento del lavoro, tutti gli addetti devono essere dotati di idonei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) sulla base dei rischi cui sono soggetti.

Disponibili per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

 Roberto Dott. Scozzoli

COMPENSAZIONE PER BOVINI E SUINI

Gli allevatori di suini e bovini erano preoccupati. Tutta colpa del ritardo nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che conferma l’aumento delle aliquote Iva da portare in detrazione per le aziende che hanno optato per il “regime speciale”.

Poi finalmente pochi giorni fa, con qualche mese di ritardo, ecco finalmente la pubblicazione, che dà efficacia al provvedimento. Per i bovini vivi le aliquote di compensazione Iva salgono dal 7 al 7,65%, nel caso dei suini vivi si passa dal 7,3 al 7,95%. Vengono così confermate le stesse aliquote già in vigore nel 2016 e 2017, tanto che appare improprio parlare di un aumento nel 2018. Ma se non altro si è scongiurato il rischio di un ritorno alle più basse aliquote applicate sino al 2015.

LA CIRCOLARE SEAC DI RIFERIMENTO

AZIENDE AGRICOLE: ALIQUOTE 2018

L’INPS, con la Circolare n. 44 del 9 marzo 2018, pubblica le tabelle delle aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2018 per gli operai a tempo determinato e indeterminato delle aziende agricole.

SCARICA LA CIRCOLARE

Mother Regulation e rimorchi

La Mother Regulation (Regolamento UE 167/2013) è un documento di circa 900 pagine che fissa le nuove regole che le aziende costruttrici devono rispettare per omologare mezzi agricoli e forestali: trattori (T), rimorchi (R) e macchine agricole operatrici trainate (S). I costruttori in molti casi hanno dovuto riprogettare i mezzi per rispettare le nuove norme, per esempio i sistemi di frenatura e di sterzo. Il Regolamento Madre è entrato in vigore il 1 gennaio 2018 e vale solo per le nuove omologazioni. Restano dunque escluse le macchine agricole già omologate sulla base alle norme precedenti. Inoltre non ha bisogno di essere recepito con ulteriori leggi nazionali (la norma europea scavalca quella nazionale).

Quali mezzi agricoli hanno l’obbligo di rispettare il nuovo regolamento europeo?

La MR stabilisce l’obbligatorietà della omologazione UE per i veicoli di categoria T (trattori). Il costruttore può però chiedere di immatricolare ancora veicoli nuovi conformi alla precedente normativa per i cosiddetti “fine serie”. Invece per i rimorchi (categoria R) e per le attrezzature intercambiabili (categoria S) il costruttore può scegliere se richiedere l’omologazione globale o uniformarsi alle pertinenti prescrizioni nazionali. La MR lascia facoltà al costruttore se richiedere l’omologazione globale o meno, anche nel caso di trattori molto alti rispetto al suolo (T4.1), destinati ad operare in coltivazione alte o a filari e quelli extra larghi (T4.2), caratterizzati da grandi dimensioni e destinati ad operare in grandi aree di terreno.

VELOCITÀ

Come per le automobili, la MR non fissa alcun limite di velocità per la costruzione, ma solo velocità di progetto, per tutte le categorie di veicoli sia semoventi sia trainati. In particolare sono previste, per ogni categoria T-R-S), due sottocategorie definite con gli indici:

  • “a” se la velocità di progetto è inferiore o pari a 40 km/h,

  • “b” se la velocità di progetto è superiore a 40 km/h.

Nonostante non sussista più il vincolo della velocità massima per la costruzione per i veicoli, l’utilizzatore del trattore è tenuto a rispettare i limiti fissati dal Codice della strada: le macchine agricole e le macchine operatrici non possono superare la velocità di 40 km/h (se con pneumatici o sistemi equivalenti) o di 15 km/h negli altri casi. Il limite di velocità è una NORMA COMPORTAMENTALE che riguarda i conducenti e non i costruttori (una Ferrari può essere omologata per raggiungere i 300 km/h ma, ma non può essere lanciata alla massima velocità in strada). Poiché il limite di velocità non è più una NORMA COSTRUTTIVA ma COMPORTAMENTALE, il superamento del limite comporta sanzioni meno gravi rispetto alle modifiche costruttive al veicolo, come quelle apportate al regolatore di velocità delle trattrici omologate per i 40 km/h: niente più ritiro della carta di circolazione, né il rischio di dover riportare la macchina al collaudo.

MASSE MASSIME

I nuovi pesi e le nuove portate valgono solo con dispositivi di traino ISO, diversi da quelli previsti dal Codice (CUNA). In linea di massima un rimorchio MR può trasportare fino a 10 t per ciascun asse. Nel caso di asse motore, la massa rimorchiabile è di 11,5 t. Mentre le trattrici a cingoli non possono superare la massa di 32 t. Il valore di riferimento per i RIMORCHI di 10 tonnellate per asse varia a seconda della distanza tra gli assi. Così, per esempio, un rimorchio a 2 assi (e timone rigido) potrà caricare:

  • 20 t se la distanza tra gli assi maggiore o uguale a 1,8 m

  • 18 t se la distanza è compresa tra 1,3 e 1,8 m

  • 16 t tra 1,2 e 1 m

  • 11 t meno di 1 m

Nel caso di un 3 assi:

  • 30 t se la distanza è > 1,4 m

  • 24 t se è compresa tra 1,3 e 1,4 m

  • 21 t se < 1,3 m

Nel caso di un 4 o più assi:

  • 40 t a timone rigido e distanza > 1,4

  • 32 t bilanciati (con ralla girevole) e e distanza > 1,4

A tali valori si può aggiungere una massa fino a 4 t gravante sull’occhione (grazie ai nuovi ganci ISO).

ACCOPPIATA MR

Considerato che al momento il parco circolante dei veicoli agricoli rimorchiati è costituito da veicoli muniti di dispositivi di attacco approvati a norma CUNA, la circolazione dei complessi di veicoli alle maggiori masse previste dalla MR è consentita solo per trattrici e veicoli rimorchiati entrambi integralmente omologati secondo le nuove norme. Per tutte le altre possibili combinazioni restano in vigore le prescrizioni contenute nel Codice della Strada.

FRENATURA RIMORCHIO

La MR prevede una doppia linea IDRAULICA per la frenatura del rimorchio. Il regolamento prevede in ogni caso la possibilità di continuare a montare raccordi idraulici a un solo condotto su nuovi tipi di veicolo fino al 31.12.2019 mentre, dopo il 31.12.2020, non sarà più possibile immatricolare nuovi trattori con raccordo idraulico a un condotto.

CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI TRAINATI

Un mezzo destinato essenzialmente al trasporto (trasporto carichi) appartiene sempre alla categoria R-Rimorchi.

Invece un mezzo destinato al trattamento dei materiali è:

  • un rimorchio-R (destinato essenzialmente al trattamento dei materiali, come uno spandiliquame) se il rapporto tra massa massima a pieno carico e massa a vuoto pari o superiore a 3

  • Un’attrezzatura interscambiabile trainata-S se il rapporto è inferiore a 3.

GANCI

È obbligo dell’utilizzatore la verifica del corretto accoppiamento dei dispositivi di attacco meccanico secondo le indicazioni fornite dal costruttore dei veicoli e dei dispositivi, nonché la verifica di compatibilità dei giunti di accoppiamento (del tipo CUNA e/o ISO) delle connessioni pneumatiche/idrauliche.

Finanziaria 2018: principali novità

APIMAI Ravenna – Circolare 1/2018
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MAXI AMMORTAMENTO e IPER AMMORTAMENTO

È prorogata la possibilità di effettuare il Maxi ammortamento sui beni strumentali acquistati sino al 31 dicembre 2018 (o 30/6/2019 a condizione che entro il 31/12/2018 sia effettuato il pagamento del 20% di acconto).

La maggiorazione è però ridotta al 30%.

È altresì prorogata con le stesse scadenze l’applicazione dell’Iper ammortamento, pari al 150%, del bene strumentale acquisito che abbia le caratteristiche tecniche individuate nell’apposita circolare emanata lo scorso anno dal Ministero dello Sviluppo Economico.

RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

È confermata la proroga sino al 31/12/2018 della detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% su un importo massimo di € 96.000.

È confermata anche la proroga della detrazione nella misura del 65% degli interventi di riqualificazione energetica.

È stata però ridotta al 50% la detrazione per alcuni interventi fra cui la sostituzione degli infissi.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

È confermata la proroga della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili/grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio iniziato nel 2017.

BONUS VERDE

È stata introdotta una detrazione del 36% su una spesa massima di € 5.000 per interventi su un’unità immobiliari ad uso abitativo di:

  • “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La nuova detrazione:

  • spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, fino ad un importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo;
  • spetta anche per le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi agevolati; è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
  • va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento.

DEDUCIBILITÀ IRAP LAVORATORI STAGIONALI

È riconosciuta la piena deducibilità ai fini IRAP per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta.

PAGAMENTO STIPENDI

A decorrere dal 1/7/2018 è vietato corrispondere la retribuzione in contanti pena l’applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000.

Le uniche forme di pagamento saranno:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

  • strumenti di pagamento elettronico;

  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario / postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;

  • emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato

BONUS 80 EURO

È confermato il bonus di € 80 per i lavoratori dipendenti con i seguenti nuovi limiti:

Reddito complessivo

Credito spettante

non superiore a € 24.600

€ 960

superiore a € 24.600 ma non a € 26.600

€ 960 x 26.600 – reddito complessivo 2.000

superiore a € 26.600

0

DETRAZIONE FIGLI A CARICO

La detrazione per figli a carico con età non superiore a 24 anni è innalzato a € 4.000 in luogo degli attuali € 2.840,51

Tale nuovo limite però decorre dal 1/1/2019.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

È previsto che dal prossimo anno diventi obbligatoria per tutti l’emissione della fattura elettronica, così come attualmente è prevista per emissioni di fatture nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Dal 1 luglio 2018 tale obbligo entra in vigore per:

  • i rivenditori di carburanti

  • prestazioni rese da soggetti subappaltatori nel quadro di un contratto di appalto di lavori/servizi/forniture stipulato con una Pubblica amministrazione.

ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE

È disposta la soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione.

Gli acquisti devono essere documentati da fattura elettronica.

Ai fini della deducibilità del costo/detrazione dell’Iva gli acquisti di carburante devono essere effettuati tramite carte di credito.

SOSPENSIONE MOD. F24

L’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni la compensazione fra tributi effettuata sul modello F24 per soggetti che presentano profili di rischio.

Sarà un prossimo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che stabilirà i criteri per attuare tale nuova disposizione.

RIVALUTAZIONE TERRENI

È riaperto il termine per effettuare la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili.

Il nuovo termine è il 30 giugno 2018.

L’aliquota da applicare come imposta sostitutiva è pari all’8%.

PROROGA IRI

La nuova imposta denominata IRI ed introdotta nella Finanziaria dello scorso anno riguardante la possibilità di applicare un’aliquota pari al 24% sugli utili non distribuiti è rinviata al 2018.

CARD PER 18enni

E’ prorogata la concessione di una card di 500 euro al compimento dei 18 anni da spendere tra teatri, musei, libri, cinema e cultura.

DETRAZIONE SPESE DI TRASPORTO

È detraibile dall’Irpef nella misura del 19% la spesa sostenuta per acquistare abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale fino ad un importo di € 250.

ASSUNZIONE GIOVANI

I contributi previdenziali, escluso l’Inail, sono ridotti del 50% per le assunzioni di lavoratori con meno di 35 anni (30 anni dal 2019) che non abbiano in precedenza avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato, salvo precedenti contratti di apprendistato.

Tale riduzione spetta per 3 anni sino ad un massimo annuo di € 3.000.

SABATINI

È stata rifinanziata la Legge Sabatini-ter che consente di recuperare il 2,75% degli interessi pagati sui mutui/leasing stipulati.

ESONERO CONTRIBUTIVO NUOVI CD/IAP

È confermato l’esonero dal versamento dei contributi Inps dovuti per i primi 3 anni a favore dei nuovi coltivatori diretti/Iap con età inferiore a 40 anni che si iscrivono all’Inps nel periodo 1/1- 1/12/2018.

Il quarto anno la riduzione sarà pari al 66% ed il quinto anno al 50%.

BONUS BEBÈ

È riconosciuto nel 2018 un premio alla nascita / adozione di un minore pari a € 960 purché la famiglia abbia un ISEE non superiore a 25mila euro.

Lo stesso:

  • non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF;

  • è corrisposto, su richiesta della futura madre, dall’INPS in quote mensili a decorrere dal mese di nascita.

CANONE RAI

È confermata la riduzione del canone RAI a 90 euro per l’anno 2018.

SISTRI

Slitta al 31 dicembre 2018 la moratoria delle sanzioni relative all’operatività del Sistri.
Quindi sino alla fine del 2018 si potrà utilizzare ancora il registro di carico e scarico ed il formulario.

Revisione macchine agricole

da Confagricoltura
Area sviluppo sostenibile ed innovazione
Documento 7-128

Si segnala che, ad oggi, nella legge di Bilancio non è stata inserita la proroga sulla revisione delle macchine agricole ai fini della circolazione stradale e della sicurezza sul lavoro come stabilito dall’art. 111 del codice della strada e dal DM 20 maggio 2015.

Si ricorda a questo proposito che secondo quanto previsto dalla normativa vigente la prima scadenza per la revisione è fissata al 31/12/2017 per i trattori agricoli immatricolati prima del 31/12/1973.

Ma in relazione al fatto che non sono stati emanati i provvedimenti attuativi del DM 20 maggio 2015 diretti a definire alcuni aspetti determinanti per lo svolgimento della revisione (modalità di esecuzione, tipologia di controlli, ecc.), tale scadenza non è possibile rispettarla.

Ad oggi quindi le norme sulla revisione delle macchine agricole sono inapplicabili quindi i conducenti di tali veicoli non sono passibili delle sanzioni previste dal comma 6 dell’art. 111 (chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338 . Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica).

Ora occorrerà attendere l’emanazione del provvedimento diretto a definire le modalità di esecuzione della revisione per conoscere quali direttive intenderanno indicare le Amministrazioni competenti, fermo restando che attualmente il DM 20 maggio 2015 indica le seguenti scadenze a seconda dell’anno di immatricolazione delle trattrici agricole:

Trattori agricoli immatricolati Termine di scadenza entro cui effettuare la revisione
entro il 31/12/ 1973 il 31/12/2017
dal 1/01/1974 al 31/12/1990 il 31/12/2018
dal 1/12/1991 al 31/12/2010 il 31/12/2020
dal 1/01/2011 al 31/01/2015 il 31/12/2021
dopo il 1/01/2016 al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

Calendario limitazioni alla circolazione

Calendario per le limitazioni alla circolazione stradale: Decreto Ministeriale 19 dicembre 2017, n. 571: direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2018

È VIETATA la circolazione fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2018 di seguito elencati:

  1. tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
  2. tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 22,00;
  3. INOLTRE:
1° GENNAIO dalle 9.00 alle 22.00 27 LUGLIO dalle 16.00 alle 22.00
6 GENNAIO dalle 9.00 alle 22.00 28 LUGLIO dalle 8.00 alle 22.00
30 MARZO dalle 9.00 alle 22.00 3 AGOSTO dalle 14.00 alle 22.00
31 MARZO dalle 9.00 alle 16.00 4 AGOSTO dalle 8.00 alle 22.00
2 APRILE dalle 9.00 alle 22.00 11 AGOSTO dalle 8.00 alle 22.00
3 APRILE dalle 9.00 alle 14.00 15 AGOSTO dalle 8.00 alle 22.00
25 APRILE dalle 9.00 alle 22.00 18 AGOSTO dalle 8.00 alle 16.00
1° MAGGIO dalle 9.00 alle 22.00 25 AGOSTO dalle 8.00 alle 16.00
2 GIUGNO dalle 8.00 alle 22.00 1° NOVEMBRE dalle 9.00 alle 22.00
30 GIUGNO dalle 8.00 alle 16.00 8 DICEMBRE dalle 9.00 alle 22.00
7 LUGLIO dalle 8.00 alle 16.00 22 DICEMBRE dalle 9.00 alle 14.00
14 LUGLIO dalle 8.00 alle 16.00 25 DICEMBRE dalle 9.00 alle 22.00
21 LUGLIO dalle 8.00 alle 16.00 26 DICEMBRE dalle 9.00 alle 22.00

TRATTORI E MEZZI AGRICOLI

Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest’ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna.

ECCEZIONI

Il divieto di circolazione non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

  • classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
  • per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell’impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all’art. 2, comma 3.

Inoltre dal divieto sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

  1. i veicoli adibiti al trasporto di prodotti che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all’alimentazione degli animali;
  2. i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

Il calendario non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

  • macchine agricole, eccezionali ai sensi dell’art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

L’IPER AMMORTAMENTO – RECENTI CHIARIMENTI

fisco in agricoltura

L’iper ammortamento è la maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale. Il maxi ammortamento fa invece riferimento ai beni immateriali strumentali connessi e in questo caso il costo di acquisizione è aumentato del 40%. Possono usufruire di tali benefici le imprese (Finanziaria 2017).

Con la Risoluzione 15.12.2017, n. 152/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in particolare circa:

  • l’individuazione degli investimenti agevolabili (per l’iper ammortamento)
  • la redazione della perizia giurata richiesta per godere dell’agevolazione (il MISE, con la Circolare 15.12.2017, n. 547750, ne ha precisato il contenuto e le modalità di redazione).

SCARICA la Circolare perizia dell’Agenzia

IPER AMMORTAMENTO

BENI AGEVOLABILI

L’incremento del 150% del costo di acquisizione riguarda gli investimenti in specifici beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, individuati dalla Tabella A, Finanziaria 2017, effettuati dall’1.1 al 31.12.2017. La maggiorazione spetta anche per gli investimenti effettuati entro il 30.9.2018 (termine prorogato dal 30.6.2018 ad opera del DL n. 91/2017) a condizione che entro il 31.12.2017:

  • sia accettato dal venditore il relativo ordine (sottoscritto il contratto per i beni in leasing)
  • siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (pagamento maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta).

“Le macchine che possono fruire della maggiorazione … sono agevolabili solo nella misura in cui siano utilizzate secondo il paradigma di “Industria 4.0” e non soltanto per le loro caratteristiche intrinseche”.

I beni della Tabella A sono distinti in 3 gruppi:

  1. beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti
  2. sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità
  3. dispositivi per l’interazione uomo – macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0”.

La verifica della riconducibilità di specifici beni in una di queste categorie potrebbe comportare “accertamenti di natura tecnica”. Il soggetto interessato, in caso di dubbio, può acquisire autonomamente il parere del MISE “limitandosi a conservarlo, senza presentare un’istanza di interpello all’Agenzia delle entrate (ad esempio, si chiede se una macchina con determinate caratteristiche sia ammissibile all’agevolazione)”.

Tra i beni agevolabili rientrano anche dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti, purché assicurino che il bene oggetto di ammodernamento rispetti le caratteristiche obbligatorie nonché quelle di cui alla citata Tabella A. Detti beni possono usufruire dell’agevolazione anche se contabilizzati ad incremento di beni già esistenti non agevolati e che formino oggetto di ammodernamento o revamping.

L’agevolazione non spetta per gli investimenti in:

  • beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%
  • fabbricati e costruzioni
  • specifici beni ricompresi nei gruppi V (per le industrie manifatturiere alimentari), XVII (per le industrie dell’energia, gas e acqua) e XVIII (per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni).

INDIVIDUAZIONE DEL COSTO

Al fine di individuare il costo di acquisizione dei beni, nella Risoluzione n. 152/E l’Agenzia ha fornito alcune precisazioni.

Oneri accessori
Il costo di acquisizione dei beni è comprensivo anche degli oneri accessori di diretta imputazione (art. 110, comma 1, lett. b, TUIR).
Gli oneri vanno individuati, in linea generale, avendo riguardo ai criteri stabiliti dal Principio contabile OIC n. 16.

Piccole opere murarie
Le costruzioni sono escluse dall’ambito applicativo dell’iper ammortamento. Tuttavia, i costi delle piccole opere murarie, qualora non abbiano “una consistenza volumetrica apprezzabile e, quindi, non assumano natura di «costruzioni» ai sensi della disciplina catastale”, possono configurarsi oneri accessori, con conseguente rilevanza ai fini dell’iper ammortamento.
Configura una costruzione “qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate. A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria i fabbricati, le tettoie, i pontili, le gallerie, le opere di fondazione e di supporto in genere, così come quelle di sbarramento, approvvigionamento, contenimento e restituzione di materiali solidi, liquidi e gassosi, quali le dighe e le opere di presa e di scarico delle acque, i canali, i serbatoi, le cisterne e le vasche, le torri, le ciminiere e i pozzi, che siano posti a monte e a valle dei processi produttivi svolti all’interno delle unità immobiliari”. (Circolare 1.2.2016, n. 2/E)

Costo perizia giurata / attestazione conformità
Per fruire dell’iper ammortamento occorre produrre una perizia tecnica giurata / attestazione di conformità / dichiarazione del legale rappresentante al fine di attestare che il bene:

  • possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui alle Tabelle A / B
  • è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Il costo delle perizia / attestazione non rileva ai fini dell’agevolazione, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione in bilancio, posto che, come chiarito dall’Agenzia, si tratta di un “onere il cui sostenimento è richiesto esclusivamente ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale”.

Attrezzature
Le attrezzature, in linea generale, sono escluse dall’agevolazione, posto che rilevano esclusivamente i beni individuati nella predetta Tabella A. Tuttavia le attrezzature che costituiscono dotazione ordinaria del bene agevolato possono fruire dell’iper ammortamento a condizione che:

  • siano assolutamente necessarie per il funzionamento del macchinario
  • costituiscano normale dotazione del macchinario.

Ai fini dell’agevolazione dovrà essere considerato il coefficiente previsto dal DM 31.12.88 per le attrezzature.
Come rilevato dall’Agenzia, nell’individuazione delle attrezzature che costituiscono normale dotazione del macchinario “potrebbero generarsi incertezze in sede applicativa in considerazione della varietà di situazioni riscontrabili nei differenti settori economici e in relazione alle caratteristiche tecniche dei diversi cespiti”.
In un’ottica di “semplificazione”, le attrezzature e gli accessori sono considerati strettamente necessari al funzionamento del bene di cui alla predetta Tabella A se di importo non superiore al 5% del costo del bene principale.
In particolare:

  • nel limite del 5% “si può presumere che le dotazioni possano essere considerate accessorie, sempreché … i costi di tali dotazioni siano effettivamente sostenuti e debitamente documentati”
  • è possibile applicare l’iper ammortamento anche per le attrezzature ed accessori relativamente a quanto eccedente il 5%, dimostrando, in sede di controllo, gli elementi a supporto dei maggiori costi inclusi nell’agevolazione.

Quanto sopra opera qualora gli accessori siano acquisiti:

  • con il medesimo atto di investimento del bene principale
  • separatamente, anche presso altri fornitori.

MAXI AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI

Come accennato, a favore dei soggetti che beneficiano della maggiorazione del 150% e che nel predetto periodo (1.1 – 31.12.2017 ovvero 30.9.2018 al ricorrere delle suddette condizioni) effettuano investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, ossia “beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e – applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»”, è riconosciuta la maggiorazione del 40% del relativo “costo di acquisizione”.

DICHIARAZIONE / PERIZIA GIURATA

Per fruire delle agevolazioni in esame (iper ammortamento e maxi ammortamento beni immateriali) il soggetto interessato deve produrre una documentazione differenziata a seconda del costo unitario di acquisizione del bene.

Costo unitario superiore a € 500.000 – Documentazione richiesta

  • Perizia tecnica giurata di un ingegnere / perito industriale iscritto nel relativo Albo, che deve dichiarare la propria “terzietà” rispetto al produttore / fornitore del bene materiale / servizio / bene immateriale oggetto di perizia

ovvero

  • attestato di conformità di un Ente di certificazione accreditato, ossia di un:
    – organismo per la Certificazione di Sistemi di Gestione (norma di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17021);
    – organismo per la Certificazione di Prodotto (norma di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065);
    – organismo di Ispezione di tipo A (norma di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020).

La perizia / attestato, come evidenziato nella citata Circolare n. 4/E, può essere riferita anche ad una pluralità di beni.
È “opportuno” che la perizia / attestato di conformità sia corredata da un’analisi tecnica.

Costo unitario pari o inferiore a € 500.000

Dichiarazione (autocertificazione) del legale rappresentante.
NB La dichiarazione può essere sostituita dalla predetta perizia / attestato.

In merito al limite di € 500.000 il MISE, nella citata Circolare n. 547750, precisa / conferma che qualora l’investimento abbia ad oggetto:

  • impianti / porzioni di impianti, lo stesso va applicato con riferimento non ai singoli beni / componenti autonomamente considerati, bensì all’investimento complessivo, anche nel caso in cui le singole macchine / componenti siano acquistate presso:
    – lo stesso fornitore con atti di acquisto separati
    – fornitori diversi
  • più beni di costo unitario non superiore al limite, non costituenti impianti / porzioni di impianti, l’impresa può richiedere il rilascio della perizia in alternativa all’autocertificazione del legale rappresentante.

L’Agenzia (Circolare n. 4/E) ha definito impianto / porzione di impianto “un insieme di macchine connesse fisicamente tra di loro anche se ogni macchina o attrezzatura funziona in maniera indipendente”.
La verifica delle caratteristiche tecniche dei beni nonché la relativa interconnessione, a prescindere dal documento dal quale risultino (perizia / attestato / autocertificazione), è rilevante non soltanto per la costituzione del diritto al beneficio ma anche agli effetti del relativo meccanismo applicativo.
Infatti, come evidenziato dal MISE, l’agevolazione è concretamente fruibile “a decorrere solo dal periodo d’imposta in cui viene soddisfatto (anche) tale adempimento formale”.

CONTENUTO DELLA PERIZIA

La perizia / attestato / dichiarazione del legale rappresentante deve attestare che il bene:

  • possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui alle Tabelle A / B
  • è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Come evidenziato dal MISE l’accertamento da parte del soggetto abilitato ha natura “strettamente tecnica”.
In particolare, nel documento in esame, il professionista / Ente incaricato:

  • recepisce le informazioni / valutazioni effettuate dagli organi amministrativi (ed eventualmente di controllo) della società in ordine ai profili fiscali (determinazione del costo fiscale rilevante e relativa imputazione in base al principio di competenza, modalità di acquisizione dei beni, ecc.) senza, quindi, assunzione diretta di responsabilità
  • riporta il risultato della propria attività tecnica, a cui si ricollega l’assunzione di responsabilità.

Il perito non è tenuto a verificare il requisito della novità dei beni oggetto dell’investimento, posto che lo stesso costituisce un presupposto per la spettanza del beneficio la cui attestazione rientra nella responsabilità esclusiva e diretta del soggetto beneficiario.
Relativamente alle verifiche cui il perito è tenuto, il MISE individua le seguenti fasi:

  • classificazione del bene in una delle voci delle Tabelle A / B.
    A tal fine è opportuno indicare l’allegato in cui il bene è ricompreso e il punto specifico nonché, qualora si tratti di bene materiale di cui alla Tabella A, anche il gruppo di appartenenza (I di 12 punti, II di 9, III di 4);
  • verifica delle caratteristiche tecnologiche del bene ai fini della rispondenza ai requisiti richiesti (e dipendenti dalla tipologia in base all’appartenenza dei punti di cui alle Tabelle A / B);
  • verifica del requisito dell’interconnessione con specificazione delle modalità e data dell’avvenuto riscontro della stessa;
  • rinvio all’analisi tecnica redatta in maniera confidenziale dal professionista / Ente a corredo della perizia / attestato, custodita presso la sede dell’impresa beneficiaria.

TERMINE DI GIURAMENTO DELLA PERIZIA

La Relazione illustrativa alla Finanziaria 2017 evidenzia che:

“la dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo d’imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo d’imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione”.

In merito l’Agenzia (Circolare n. 4/E) riconosce la possibilità di produrre la dichiarazione / attestazione in 2 fasi: in una prima fase vengono verificati i requisiti tecnici del bene mentre la seconda fase interviene “a buon esito dell’avvenuta interconnessione”.
In ogni caso, il rispetto del termine del 31.12.2017 per la redazione e, in particolare, il giuramento della perizia, come evidenziato nella Risoluzione n. 152/E in esame, potrebbe risultare difficoltoso nei casi in cui:

  • l’entrata in funzione e l’interconnessione del bene agevolabile
  • la consegna ovvero le fasi di collaudo / accettazione (in caso di beni / impianti complessi realizzati in appalto);
    avvengano “a ridosso degli ultimi giorni dell’anno”.

Per superare tale difficoltà l’Agenzia, dopo aver rammentato che il giuramento può essere effettuato presso un notaio, riconosce la possibilità di procedere allo stesso anche “nei primi giorni successivi al 31 dicembre 2017”, fermo restando che entro detto termine è necessario procedere alla verifica delle caratteristiche tecniche del bene e dell’interconnessione.
In particolare, al sussistere delle predette circostanze la stessa Agenzia consente al professionista di consegnare all’impresa entro il 31.12.2017 una perizia asseverata, dotata di assunzione di responsabilità in merito alla certezza e veridicità del relativo contenuto. La consegna e l’acquisizione da parte dell’impresa deve risultare da un atto avente data certa (è possibile, ad esempio, l’invio a mezzo plico raccomandato senza busta ovvero tramite PEC). Va evidenziato che “il documento successivamente esibito per il giuramento dovrà essere esattamente il medesimo inviato all’impresa”.

ANALISI TECNICA

L’analisi tecnica da “allegare” alla perizia / attestato di conformità per i beni di costo unitario superiore a € 500.000, deve essere:

  • realizzata “in maniera confidenziale” dal professionista / Ente certificatore
  • conservata presso la sede del beneficiario e resa disponibile a richiesta dell’organo di controllo o a seguito di mandato dell’Autorità giudiziaria.

In particolare l’analisi tecnica deve riportare i seguenti elementi:

  • descrizione tecnica del bene agevolabile, dimostrando l’inclusione in una delle categorie di cui alle Tabelle A / B, con indicazione del costo del bene e dei relativi componenti ed accessori risultante dalla fattura / altri documenti (in caso di leasing)
  • descrizione delle caratteristiche obbligatorie / facoltative del bene strumentale per la fruizione dell’iper ammortamento
  • verifica del requisito dell’interconnessione
  • descrizione delle modalità in grado di dimostrare l’interconnessione della macchina / impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura
  • rappresentazione dei flussi di materiali e/o materi prime / semilavorati / informazioni che definiscono l’integrazione della macchina / impianto nel sistema produttivo dell’utilizzatore (a tal fine potranno essere utilizzate opportune metodologie di rappresentazione quali, ad esempio, schemi a blocchi, diagrammi di flusso, risultati di simulazioni).

FAC-SIMILI DI PERIZIA

Il MISE ha predisposto 2 fac-simili di perizia (uno per i beni del primo gruppo, l’altro per i beni del secondo e terzo gruppo) nonché 1 fac-simile di analisi tecnica.
È comunque possibile integrare quanto proposto con ulteriori elementi / indicazioni ovvero utilizzare schemi / formati diversi.

PERIZIA PER I BENI DEL PRIMO GRUPPO DELLA TABELLA “A”

Di seguito si riporta il modello di perizia per i beni del primo gruppo della Tabella A, ossia per i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti.

SCARICA IL FAC-SIMILE – Allegato 1

PERIZIA PER I BENI DEL SECONDO / TERZO GRUPPO DELLA TABELLA “A” E DELLA TABELLA “B”

Di seguito si riporta il modello di perizia per beni del secondo e terzo gruppo della Tabella A e per i beni della Tabella B, ossia:

  • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità
  • dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»
  • beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0».

SCARICA IL FAC-SIMILE – Allegato 2

MODELLO DI ANALISI TECNICA

Il modello di analisi tecnica per i beni compresi nel primo gruppo della Tabella A è reperibile al seguente indirizzo:

SCARICA IL FAC-SIMILE – Allegato 3

Vedi anche:

 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 152/E del 15 dicembre 2017Iper ammortamento. Ulteriori chiarimenti sulla determinazione dei costi rilevanti e sui termini per l’acquisizione da parte dell’impresa della perizia giurata

Per ulteriori informazioni:

 Scheda Iper e Super Ammortamento