COEFFICIENTI 2016-17 PER I REDDITI DA ALLEVAMENTO

Con il DM 15.6.2017, sono stati individuati i coefficienti da utilizzare per determinare il reddito derivante dall’allevamento di animali per il biennio 2016 – 2017. Il Decreto conferma i coefficienti applicabili fino al 2015. Gli allevatori devono compilare il quadro RD presente nel mod. REDDITI 2017 PF.

In base all’art. 56, comma 5, TUIR:

“nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 32 il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d’impresa nell’ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente … Il valore medio e il coefficiente … sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali”.

Ai sensi della lettera b) dell’art. 32, per attività agricole (allevamento o produzione di vegetali) si intendono:

“l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste”.

Per la determinazione del reddito derivante dall’attività di allevamento di animali va compilato il quadro RD presente nel mod. REDDITI 2017 PF. Se il soggetto esercita anche un’attività dalla quale deriva un reddito d’impresa, ai fini della determinazione del reddito derivante da tale attività non deve tenere conto dei costi e dei ricavi afferenti l’attività i cui redditi sono dichiarati nel quadro RD.

REDDITO DERIVANTE DALL’ALLEVAMENTO DI ANIMALI

Il reddito eccedente il limite di cui all’art. 32, comma 2, lett. b), TUIR è determinato attribuendo a ciascun capo allevato in eccedenza un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite, moltiplicato per uno specifico coefficiente. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione.

Con un apposito Decreto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali individua ogni 2 anni i valori medi del reddito agrario e i coefficienti moltiplicatori.

Recentemente con il DM 15.6.2017, pubblicato sulla G.U. 13.7.2017, n. 162, sono stati confermati, per il biennio 2016 – 2017, sia i valori medi sia i coefficienti moltiplicatori nelle stesse misure previste dal citato Decreto 20.4.2006 (desumibili dalle Tabelle 1 e 2). Di conseguenza anche per il 2016 e 2017, il reddito va calcolato utilizzando gli stessi valori degli anni scorsi.